Studio Tecnico Geometra
Fabrizio Canu
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Edilizia Sostenibile
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CATASTO URBANO

L'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato. Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali e nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili, possono presentare la dichiarazione. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.
In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento, ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto.

Si ricorda che:
  • i proprietari/comproprietari degli immobili produttivi ancora individuati al Catasto Terreni come fabbricati rurali (e/o loro porzioni), sono soggetti all’obbligo di censimento al Catasto Fabbricati;

  • nel caso in cui gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni, l’Agenzia provvederà, in luogo del soggetto inadempiente, e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in Catasto;

  • per il mancato accatastamento sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 1032,00 ad un massimo di € 8264,00;

  • qualora il proprietario/comproprietario proceda autonomamente all’iscrizione in catasto, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1032,00 e € 8264,00 ad un importo di € 172,00 (pari ad 1/6 del minimo);

  • sono esclusi da questo obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 ed in particolare nel caso in cui il fabbricato è:
--> in stato di collabenza: potrà essere, facoltativamente, dichiarato al Catasto Fabbricati come “Unità collabente  F/2” (privo di rendita), mediante dichiarazione Docfa di un professionista abilitato e regolarmente iscritto al proprio Albo;
--> diroccato (rudere): l’interessato potrà presentare apposita dichiarazione all’Ufficio per l’aggiornamento dei dati al Catasto Terreni.
CATASTO TERRENI

Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto.

La dichiarazione, a carico dei titolari dei diritti reali o degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione di un atto di aggiornamento, predisposto da un professionista tecnico abilitato.

CONCLUSIONI

Come visto gli atti di aggiornamento catastale sono necessari qualora intervengano modifiche allo stato dei luoghi o di consistenza dei beni immobili.

È di particolare importanza per non rischiare di inficiare atti pubblici quali atti di compravendita, donazioni, dichiarazioni di successione, etc... che le planimetrie catastali siano sempre aggiornate. In caso contrario tali atti possono essere impugnati con tutte le conseguenze di legge per chi ha prodotto dichiarazioni non veritiere.
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Studio Tecnico Geometra Fabrizio Canu - Budoni (SS) - Cell. 3939689196 - Mail geom.fabrizio.canu@gmail.com - P.iva 01123700917 - Albo dei Geometri di Nuoro nr. 1060

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